Relazione di minoranza al D.D.L. n° 293 "Modifiche alla Legge Regionale 6 agosto 2001, n° 2 (Recupero ai
fini abitativi dei sottotetti esistenti) e alla Legge Regionale 6
giugno 2008, n° 16 (Disciplina dell’attività edilizia)".
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale sulla costituzionalità
di questa legge, con il pronunciamento del 12 febbraio del 2014, si è
potuto lavorare più serenamente su questa proposta di modifica. E
bene ha fatto la Commissione a sospendere i lavori alla fine di
gennaio, su istanza anche del Gruppo di Forza Italia. Dispiacciono le
parole del consigliere Capurro che attribuisce al gruppo di Forza
Italia, ed in particolare ai Consiglieri Bagnasco e Melgrati, un ruolo
marginale sulle modifiche a questa legge. L'assessore e gli uffici ben sanno che la storia di questa Legge Regionale è stata scritta diversamente.
Il testo di legge, così come approvato in Commissione, su proposta
dall’assessore, e come emendato, è sicuramente migliorativo di
quello presentato in precedenza, suscitando le nostre
perplessità come Gruppo di Forza Italia e quelle di tutte le
categorie audite in Commissione. E’ stato fatto tesoro di molti
suggerimenti, in special modo quelli arrivati dagli avvocati
amministrativisti che ogni giorno "misurano" sul campo gli
effetti di questa legge e le contestazioni del Tribunale
Amministrativo Regionale che, comunque, dopo il dettato nazionale del "Decreto del Fare" sulle distanze dai fabbricati, ha
sensibilmente modificato l’orientamento.
Anche se la Corte Costituzionale non è entrata nel merito perché "non possono avere ingresso nel giudizio incidentale di
costituzionalità questioni motivate solo per relationem, dovendo il
rimettente rendere esplicite le ragioni per le quali ritiene
rilevante e non manifestamente infondata la questione sollevata".
Infatti, mentre in pendenza della sentenza potevano esservi
dubbi interpretativi, all’indomani della sentenza stessa, la legge
Regionale 24/2001 era tornata nella sua piena operatività.
Non solo, nelle motivazioni della difesa della legittimità e
costituzionalità della legge, da parte dell’avvocatura regionale,
ribadita nelle motivazioni della sentenza da parte della Corte
Costituzionale, si trovano i fondamenti per ribadire la legittimità
della legge. Infatti, con atto depositato il 16 luglio 2013, era
intervenuta in giudizio la Regione Liguria, chiedendo che la
questione di legittimità costituzionale sollevata fosse dichiarata
inammissibile e comunque infondata. La
Regione Liguria, in merito alla asserita violazione della competenza
legislativa esclusiva dello Stato in materia penale, osservava
che le norme integratrici della fattispecie penale – ordinariamente
proprie dei Comuni, attraverso i loro strumenti urbanistici –
possono essere integrate da norme di settore provenienti anche dal
legislatore regionale, secundum legem. La difesa regionale
rilevava che le disposizioni censurate si riferiscono ad interventi
edilizi che, nella misura in cui non comportano la demolizione e
ricostruzione dell’edificio, sono qualificabili come interventi di
ristrutturazione edilizia «pesante» ammessi dalla citata disciplina
statale e non quali interventi di nuova costruzione, come
erroneamente ritenuto dall’ordinanza di rimessione.
Mentre in pendenza della sentenza potevano esservi dubbi
interpretativi, all’indomani della sentenza stessa, la legge
Regionale 24/2001 è tornata nella sua piena operatività. Questa
modifica alla Legge Regionale 24/01 mette ordine anche sulle
interpretazioni che i funzionari degli uffici comunali davano
arbitrariamente a una legge che è sempre stata legittima. Quindi, da
domani, a maggior ragione (ma già oggi era così), qualunque rinvio
o omissione da parte di uffici tecnici di Comuni liguri che si
rifiuteranno di applicare la legge "in toto" è da considerare "abuso d’Ufficio", perseguibile penalmente e con
richieste danni da parte degli operatori privati.
Stupisce che solo la legge della Regione Liguria, peraltro simile
a quelle presenti e operanti nelle maggiori Regioni italiane, sia
stata messa in discussione. Ad essere stato messo in discussione, con
il ricorso della Procura della Repubblica di Savona, è il concetto
di modesto incremento previsto dal Testo Unico che, comunque,
definisce come nuova costruzione gli interventi definiti all’art 3
comma 1 lettera e 6, gli interventi pertinenziali che comportino la
realizzazione di un volume superiore al 20% del
volume dell'edificio principale. Quindi, parrebbe che il limite della
ristrutturazione edilizia sia fissato dalla normativa nazionale sotto
la soglia del 20%, e nella presente legge, con il richiamo alla Legge
Regionale 16 del 2008, questo parametro viene codificato. Peraltro,
già la Legge Regionale 16 del 2008 indicava appunto, come limite alla
Ristrutturazione Edilizia, l’incremento di volume non superiore al
20%. Quindi, si è operato in coerenza con la legge base dell’edilizia
Regionale, la 16/08.
Dovendo operare una Genesi di questa Legge, nella sua iniziale
formulazione, troppo "piegata" alle sentenze (poche invero,
rispetto al numero di interventi in Liguria), il rischio era quello
di stravolgere una buona legge, approvata dalla Giunta di
Centro-Destra del Governatore Sandro Biasotti che ha dato notevoli
opportunità di lavoro e ha consentito di recuperare unità
immobiliari ai cittadini senza consumo del territorio.
E allora andiamo ad esaminare le criticità eliminate nel presente testo:
In particolare, il limite del 10% per l’incremento volumetrico
per il recupero del sottotetto appariva fortemente limitativo, come
già sottolineato sia dal CAL(Consiglio delle
Autonomie Locali) nell’esame della proposta di Legge Regionale che
ha proposto il limite del 20%, sia dai rappresentanti di Forza
Italia in Commissione; d’altronde sarebbe stato
ipotizzabile omologare questo parametro con la quota percentuale
massima di incremento prevista dalla Legge Regionale n° 16 come
limite per la ristrutturazione edilizia e cioè il 20%, conforme alla
norma del Testo Unico per l’Edilizia di rango nazionale, come
infatti avvenuto.
Come il valore della monetizzazione dei parcheggi, legata al solo
valore di mercato, risultava penalizzante, in un momento di forte
contrazione della domanda e di crisi acuta del settore edilizio, bene ha fatto il legislatore Regionale, anche su sollecitazione degli
auditi, ad introdurre un parametro massimo, cioè "l'obbligo
di versamento al Comune di una somma equivalente al valore di mercato
di un parcheggio pertinenziale di superficie pari a 12,50 metri
quadrati".
Anche l’introduzione dell’altezza media di metri 2, con una
altezza minima di metri 1, appariva una forzatura, sempre determinata
dal concetto di aumentare il volume il meno possibile, per
assecondare teorie del Tribunale Amministrativo Ligure, non suffragate
comunque da sentenze definitive passate in giudicato. Inoltre, il
limite di 2 metri non veniva specificato come limite inferiore,
suscettibile di miglioramento in altezza, ma pareva parametro
assoluto. Come appariva di difficile, e contorta applicazione, la norma
di cui all’eliminato comma 8 sul limite delle altezze di gronda e
di colmo, troppo restrittivo se declinato con l’incremento
volumetrico massimo del 10%.
La perplessità maggiore era destata poi dal calcolo
dell’incremento in altezza, calcolato al doppio della distanza
intercorrente tra la linea di gronda e l’estradosso delle bucature
esistenti, collocate al livello più alto dell’edificio, e comunque
non oltre metri 1. Questi parametri avrebbero sancito, di
fatto, la morte e l’inapplicabilità di questa legge, una delle
migliori mai scritte in Liguria.
Ma, nel frattempo, è accaduto un fatto nuovo che
ha consentito una visione nuova di tutto il problema, con particolare
riferimento alle distanze dai confini e dai fabbricati. Il D.L. del
"Fare", convertito dalla Legge n.98 del 9.08.2013 all'art.30,
consente espressamente alle Regioni di prevedere con
proprie Leggi e Regolamenti, disposizioni derogatorie
al D.M. dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e di dettare
disposizioni sugli spazi da destinare a insediamenti residenziali, a
quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al
verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di
strumenti urbanistici. Infatti l’art. 30 recita: 1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 6 del Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, al medesimo decreto sono apportate seguenti
modificazioni: dopo l'articolo 2 è inserito il seguente: «Art. 2-bis
(L) (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati). - 1.
Ferma restando la competenza statale in materia ordinamento civile
con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del
codice civile e alle disposizioni integrative, regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con
proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogato al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.1444… E' necessario,
quindi, che la Regione Liguria provveda, con la massima urgenza, avevo
a dichiarare alla data della entrata in vigore della Legge di
conversione del Decreto, ad adeguare il sistema normativo urbanistico
regionale, oggi frutto di censure, dubbi interpretativi ed
applicativi circa le attuali previsioni in tema di
distanze tra i fabbricati in relazione alle, fino ad
oggi ritenute inderogabili, previsioni del D.M. 1444/68 che
hanno generato un notevole contenzioso sia per quanto concerne la
Legge dei Sottotetti, sia per quanto riguarda il "Piano Casa". In particolare, si potrà
intervenire sia sulla Legge 24/2001 sia sulla Legge relativa al
"Piano Casa", prevedendo che le attuali disposizioni
derogatorie, in tema di distanze, considerate incostituzionali,
perché in deroga al D.M. 1444/68, possano avere piena efficacia in
virtù delle richiamate nuove previsioni di cui al Decreto Legge "del
Fare". La Regione Liguria deve cogliere l'occasione di
intervenire al più presto al fine di dare certezze agli operatori
economici.
Come avevo già avuto modo di ricordare, in un momento di grave
crisi per il settore dell’Edilizia che ha visto, negli ultimi 3
anni, la nostra regione perdere 7 mila posti di lavoro, con pesante calo degli investimenti nel comparto edile, con un
-37% nei lavori pubblici e un -59% nell’edilizia privata, sono
diminuiti anche gli operai iscritti alla cassa edile (1.500 negli
ultimi 4 anni solo a Genova). Con oltre 3.000 licenziati negli ultimi
due anni nelle imprese liguri, vi è stata una riduzione del 3,23%
delle imprese iscritte ed il settore presenta un altissimo numero
di imprese fallite o in amministrazione controllata, il 20% del
totale rilevato nel 2012 dalla Camera di Commercio: è quindi
necessario mettere in atto tutto quanto possibile per venire incontro
alla filiera dell’edilizia. Per questi motivi, è assolutamente
importante, ed è stato corretto, anche se tardivo, recepire le
IMPORTANTISSIME novità introdotte con la
conversione in Legge del Decreto cosiddetto "del Fare",
modificando quindi la Legge Regionale 6 giugno 2008 N. 16 "DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA" coordinata con la Legge
Regionale 5 aprile 2012 N. 9, ma non solo, andando a introdurre
Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati, con
particolare riferimento alla Legge dei Sottotetti.
La novità più interessante di questa Legge che siamo chiamati ad
approvare oggi è il rinvio ai Comuni per una disciplina del
recupero dei sottotetti che potrà introdurre modifiche in senso più
restrittivo o ampliativo della norma di rango regionale. Di grande
interesse la possibilità dei Comuni di estendere gli effetti
della legge 24 del 2001 agli edifici esistenti fino all'approvazione
della presente Legge di modifica della 24/01, (data
di pubblicazione sul BUR di questa Legge). Come importante è
l’eliminazione dal testo della legge del richiamo alla
Ristrutturazione Edilizia, ripreso solo per definire la
categoria di intervento nei limiti del 20% di ampliamento previsti
dalla Legge 16/08. Per questi interventi, parrebbe applicabile la
norma introdotta dal Decreto del Fare. Per gli interventi eccedenti
il 20%, i Comuni possono definire, con variante urbanistica
semplificata, le zone dove i sottotetti possono essere
recuperati oltre al parametro del 20%, senza obbligo di reperimento
dell’indice edificatorio, con la definizione di nuova costruzione,
senza cioè le deroghe delle distanze. Altra novità di rilievo è
quella dell’estensione della media matematica di m. 2,30 (2,10 per
i locali accessori e servizi) ai locali sottotetto esistenti,
estendendo la norma di cui alla legge 16/08 che vale per le nuove
costruzioni.
Valutiamo positivamente, come gruppo di Forza Italia, l’abbandono
di modifiche alle misure minime presenti nella precedente bozza di
legge, riportate a m. 1,50 per gli spazi ad uso abitazione e m. 1,30
per quelli ad uso accessorio, con la media di m. 2,30 e di m. 2,10
per i locali accessori; come è positiva la cancellazione del limite
del 10% del volume geometrico come percentuale massima di incremento
(prevista nel D.D.L. originario), mentre viene inserito il limite
dell’altezza massima riferita agli edifici circostanti, quando non
prevista nei Piani Urbanistici Comunali. Positivo è il rinvio
al Permesso a Costruire se viene modificata la sagoma degli edifici,
togliendo responsabilità ai progettisti (in precedenza l’istanza
prevista era la D.i.a.). Questa proposta di modifica della Legge dei
Sottotetti prevede anche modifiche alla legge 16, con particolare
riferimento al Decreto del Fare, per adeguare la Legge 16 alle
modifiche introdotte dal Legislatore Nazionale ai vincoli sulle
distanze dai fabbricati.
Avevamo sottoposto agli uffici la norma votata e approvata dalla "rossa" regione Emilia Romagna, ritenuta da molti, anche tra gli
avvocati della nostra Regione, una norma scritta bene, che recita: "3
bis. In attuazione dell'articolo 2 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n° 380:
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia), gli edifici esistenti, che siano oggetto di
interventi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di
riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di accorpamento
ovvero di ogni altra trasformazione espressamente qualificata di
interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente,
possono essere demoliti e ricostruiti all'interno dell'area di sedime
o aumentando la distanza dagli edifici antistanti, anche in deroga ai
limiti di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dei Lavori
pubblici 2 aprile 1968, n.1444, fermo restando il rispetto delle
norme del codice civile e della disciplina di tutela degli edifici di
valore storico architettonico, culturale e testimoniale di cui
all'articolo A-9 dell'allegato della presente legge. Gli eventuali
incentivi volumetrici riconosciuti per l'intervento possono essere
realizzati con la soprelevazione dell'edificio originario, anche in
deroga agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444 del
1968 nonché con ampliamento fuori sagoma dell'edificio originario
laddove siano comunque rispettate le distanze minime tra fabbricati
di cui all'articolo 9 del medesimo decreto o quelle dagli edifici
antistanti preesistenti, se inferiori. 3 ter. Le
disposizioni di cui al comma 3 bis prevalgono sulle diverse
previsioni sulla densità edilizia, sull'altezza degli edifici e
sulle distanze tra fabbricati previste dagli strumenti di
pianificazione urbanistica comunale".
A volte conviene "copiare"
da chi ha già prodotto una norma di legge Regionale scritta bene e
chiara. Non si vergogni l’assessore a recepire una norma approvata
dall'Emilia Romagna che ha dimostrato la sua validità.
Ci è stato assicurato dall'Assessore all'Urbanistica Cascino che,
entro la fine dell’anno, si interverrà in questo senso anche sulla
Legge Regionale Urbanistica, la n. 36 del 1997. Per ora, ci
accontentiamo delle modifiche introdotte alla Legge Regionale 16, in
particolare all’art. 7 che recita: a modifica degli articoli 10, 18
e 78 della l.r. 16/2008) Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo
10 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le
parole: "in deroga ai parametri urbanistico edilizi" sono
sostituite dalle seguenti: "senza applicazione dell’indice
edificatorio" e al comma 1 dell’articolo 18 della
l.r.16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, prima delle
parole: "Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente", sono
inserite le seguenti: "In attuazione dell’articolo 2 bis del
d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni". Al
comma 3 dell’articolo 78 della l.r. 16/2008 e successive
modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "Negli interventi di
nuova costruzione e", sono inserite le seguenti: "negli
interventi di restauro e risanamento conservativo, di
ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia".
Siamo contenti che sia stato approvato in Commissione, e quindi
parte integrante del testo di Legge, l’emendamento proposto dal
nostro gruppo che prevede l’altezza di m. 1,40 invece che
m. 1,50 per la definizione della altezza minima del
sottotetto esistente come requisito per la trasformazione. Questo
perché molti Comuni hanno introdotto, nei propri regolamenti, altezze
inferiori a m. 1,50, e l’altezza di m. 1,40 appare più aderente
alle indicazioni che vengono dai Comuni.
Come riproponiamo in aula l’emendamento al comma 2
dell’articolo 1 della l.r. 24/2001, circa dell’eliminazione
della parola "legittimamente" in relazione agli
edifici esistenti alla data di entrata in vigore della Legge, così
come modificata. Infatti, negli edifici antichi, è difficile
verificare la legittimità di questi volumi. Per il nostro gruppo la
definizione "edifici esistenti" è più che sufficiente e
esaustiva per evidenziare gli immobili che possono usufruire della
legge".
Il Comma 2 potrebbe essere così riformulato: "Si definisce
sottotetto, ai fini dell’applicazione della presente legge, il volume
sovrastante l'ultimo piano degli edifici (Canc.
legittimamente) esistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, anche se legittimato sotto il profilo
urbanistico-edilizio entro la data di presentazione della DIA
obbligatoria o della richiesta di permesso di costruire di cui
all’articolo 2, comma 5, che sia compreso nella sagoma della
copertura costituita prevalentemente da falda inclinata, il quale:
…omissis…"
Così come riproponiamo un emendamento all'Articolo 2 (Interventi
di recupero) che recita: "Gli interventi di recupero dei
sottotetti, come definiti all'articolo 1, comma 2, sono assentibili
nel rispetto delle disposizioni di seguito stabilite. Tali interventi
non possono comportare la demolizione e la ricostruzione dell’edificio
e non sono cumulabili con gli ampliamenti consentiti dagli strumenti
urbanistici comunali".
Infatti, riteniamo che la demolizione e ricostruzione sia
assentibile per i motivi legati anche all’adeguamento sismico degli
edifici. Non si capisce per quale motivo i privati debbano ricorrere
ad espedienti quali farsi rilasciare il recupero del sottotetto con
un progetto con Dia o con Permesso a Costruire, a seconda della
tipologia di intervento, e poi, una volta legittimato il recupero,
operare in variante per l’eventuale demolizione e ricostruzione.
Quindi l’ articolo 3 (del DDL n. 293) che sostituisce
l’articolo 2 della l.r. 24/2001 potrebbe essere così
emendato:…omissis … Tali interventi non possono comportare la
demolizione e ricostruzione dell’edificio (inserire: ameno
che l’edificio non venga ricostruito con la stessa sagoma e sedime
con l’aggiunta del recupero del sottotetto).
Per concludere, il recepimento del Decreto del
Fare sulle distanze dalle costruzioni, l’estensione del limite
temporale della legge all'approvazione della stessa, quindi dal 2001
al 2014, la possibilità di recuperare i sottotetti oltre la soglia
del 20% del volume come nuova costruzione senza indice, sono le
novità sicuramente qualificanti e positive di questa legge. Le
premesse non erano positive, infatti, il testo originario della
modifica della Legge 24, predisposto dalla Giunta, da noi ferocemente
contestato, risultava troppo appiattito nei confronti
dell’orientamento del Tar della Liguria, orientamento peraltro non
ancora confermato da nessuna sentenza di rango superiore. Sicuramente
il Decreto del Fare e i nuovi orientamenti giurisprudenziali anche
del Tar della Liguria, conseguenti alla nuova norma di rango
nazionale, hanno determinato un’inversione di tendenza che ha
portato a questo testo di legge, teso a fare chiarezza e ad
eliminare, per quanto possibile, i contenziosi legali.
Grande contributo è stato dato dalle audizioni dei tecnici del
settore, in particolare dagli Avvocati Amministrativisti ma anche
dagli Ordini e Collegi professionali che, con interessanti proposte,
hanno contribuito a emendare e migliorare questa legge. Rimane aperto il nodo e la perplessità segnalata, anche dagli avvocati
amministrativisti, sulla impossibilità di applicare la Legge dei
Sottotetti e la contemporanea demolizione e ricostruzione di
fabbricati...
Oggi, abbiamo portato in Consiglio regionale questi argomenti e questi emendamenti, cercando di far approvare dall’assemblea
questa norma di buon senso.
Rimane da capire quali saranno gli effetti della revisione di
questa Legge sugli indirizzi interpretativi allegati alla delibera
della Giunta Regionale, la DGR 1662 DEL 20/12/2013, in modo da
rendere coerente questi indirizzi con la definizione di nuova
costruzione di cui alla LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2008 N.
16 "DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA" - COORDINATA
CON LA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2012 N. 9 in
vigore. Infatti, questi indirizzi interpretativi allegati a
questa delibera di giunta sono in contrasto con la Legge Regionale
24/01 e con questa modifica in approvazione oggi. Se si ammette poi
che gli interventi sono interventi che prevedono un recupero del
sottotetto con una quota di volume inferiore al 20% del volume totale
del fabbricato, come in effetti è accaduto, come prevede il comma f)
dell’art.10 che disciplina la Ristrutturazione Edilizia
della LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2008 N. 16, al titolo
DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA COORDINATA CON
LA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2012 N. 9,che recita:
gli ampliamenti diversi da quelli di nuova costruzione
di cui all’articolo 15 e, quindi, entro soglie percentuali
predeterminate dalla disciplina urbanistica in deroga ai parametri
urbanistico-edilizi, la cui entità, espressa in superficie
agibile (S.A.) o volume come definito dallo strumento urbanistico, non
può eccedere il 20 per cento del volume geometrico di cui
all’articolo 70 [1], gli stessi non possono essere definiti
nuova costruzione, anche ai fini della verifica sismica dei
Cementi Armati. Se il nuovo tetto prevede un innalzamento della quota
d'imposta perimetrale superiore ad 1,00 metro, l'intervento deve essere classificato come intervento
locale o di miglioramento.
Ci siamo riservati, come gruppo di Forza Italia in VI
Commissione, di modificare il voto di astensione in voto favorevole in
Consiglio se questi emendamenti, in seguito alla discussione in Aula,
saranno approvati. Diversamente valuteremo il nostro voto su questa
modifica alla Legge Regionale 24 del 2001 che, di fatto, rappresenta una attualizzazione, sulla base delle normative
intervenute di Rango nazionale (Decreto del Fare) ed un adeguamento
di un’ottima legge approvata, ricordiamolo sempre, dalla Giunta di
centrodestra del Presidente Sandro Biasotti, una legge che ha dato
buoni frutti in termini quantitativi e qualitativi, di risposta ai
bisogni dei cittadini e di volano per una filiera come quella
dell’edilizia che, più di altre, mostra i limiti imposti dalla crisi
economica, per un settore sempre più vessato da tasse sulla casa e
gabelle, non ultima la rivalutazione del Catasto e l'assurda
proposta di rivalutare ancora le rendite catastali, imposte dagli
ultimi governi, dopo che il Presidente Silvio Berlusconi aveva eliminato la
iniqua tassazione sulla prima casa, surrettiziamente riproposta sotto
mentite spoglie. Una buona legge (la 24/2001)
che oggi ha bisogno solo di essere aggiornata e migliorata, per
evitare l’impasse dato dall’interpretazione "diversa" dei
funzionari dei Comuni e le impugnative al Tar su singoli progetti che, peraltro, con una sentenza di Luglio, ha sancito la bontà della
legge, modificando l’orientamento precedente, anche in seguito
all’approvazione del Decreto del Fare.
Rimaniamo in attesa delle modifiche urgenti necessarie per
rendere attuale, alla luce delle disposizioni contenute nel Decreto
del Fare e nel testo del Decreto Sblocca Italia, una volta convertito
in legge, anche la Legge Urbanistica Regionale, quella Legge 36 del
1997 che, passati i 15 anni di età, è anch'essa bisognosa di una
revisione e di un aggiornamento.
Marco Melgrati
Capogruppo di Forza Italia