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Genova, RELAZIONE AL DDL 293 - SOTTOTETTI

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Relazione di minoranza al D.D.L. n° 293 "Modifiche alla Legge Regionale 6 agosto 2001, n° 2 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti) e alla Legge Regionale 6 giugno 2008, n° 16 (Disciplina dell’attività edilizia)".

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale sulla costituzionalità di questa legge, con il pronunciamento del 12 febbraio del 2014, si è potuto lavorare più serenamente su questa proposta di modifica. E bene ha fatto la Commissione a sospendere i lavori alla fine di gennaio, su istanza anche del Gruppo di Forza Italia. Dispiacciono le parole del consigliere Capurro che attribuisce al gruppo di Forza Italia, ed in particolare ai Consiglieri Bagnasco e Melgrati, un ruolo marginale sulle modifiche a questa legge. L'assessore e gli uffici ben sanno che la storia di questa Legge Regionale è stata scritta diversamente.
Il testo di legge, così come approvato in Commissione, su proposta dall’assessore, e come emendato, è sicuramente migliorativo di quello presentato in precedenza, suscitando le nostre perplessità come Gruppo di Forza Italia e quelle di tutte le categorie audite in Commissione. E’ stato fatto tesoro di molti suggerimenti, in special modo quelli arrivati dagli avvocati amministrativisti che ogni giorno "misurano" sul campo gli effetti di questa legge e le contestazioni del Tribunale Amministrativo Regionale che, comunque, dopo il dettato nazionale del "Decreto del Fare" sulle distanze dai fabbricati, ha sensibilmente modificato l’orientamento.
Anche se la Corte Costituzionale non è entrata nel merito perché "non possono avere ingresso nel giudizio incidentale di costituzionalità questioni motivate solo per relationem, dovendo il rimettente rendere esplicite le ragioni per le quali ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione sollevata". Infatti, mentre in pendenza della sentenza potevano esservi dubbi interpretativi, all’indomani della sentenza stessa, la legge Regionale 24/2001 era tornata nella sua piena operatività.
Non solo, nelle motivazioni della difesa della legittimità e costituzionalità della legge, da parte dell’avvocatura regionale, ribadita nelle motivazioni della sentenza da parte della Corte Costituzionale, si trovano i fondamenti per ribadire la legittimità della legge. Infatti, con atto depositato il 16 luglio 2013, era intervenuta in giudizio la Regione Liguria, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sollevata fosse dichiarata inammissibile e comunque infondata. La Regione Liguria, in merito alla asserita violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia penale, osservava che le norme integratrici della fattispecie penale – ordinariamente proprie dei Comuni, attraverso i loro strumenti urbanistici – possono essere integrate da norme di settore provenienti anche dal legislatore regionale, secundum legem. La difesa regionale rilevava che le disposizioni censurate si riferiscono ad interventi edilizi che, nella misura in cui non comportano la demolizione e ricostruzione dell’edificio, sono qualificabili come interventi di ristrutturazione edilizia «pesante» ammessi dalla citata disciplina statale e non quali interventi di nuova costruzione, come erroneamente ritenuto dall’ordinanza di rimessione.
Mentre in pendenza della sentenza potevano esservi dubbi interpretativi, all’indomani della sentenza stessa, la legge Regionale 24/2001 è tornata nella sua piena operatività. Questa modifica alla Legge Regionale 24/01 mette ordine anche sulle interpretazioni che i funzionari degli uffici comunali davano arbitrariamente a una legge che è sempre stata legittima. Quindi, da domani, a maggior ragione (ma già oggi era così), qualunque rinvio o omissione da parte di uffici tecnici di Comuni liguri che si rifiuteranno di applicare la legge "in toto" è da considerare "abuso d’Ufficio", perseguibile penalmente e con richieste danni da parte degli operatori privati.
Stupisce che solo la legge della Regione Liguria, peraltro simile a quelle presenti e operanti nelle maggiori Regioni italiane, sia stata messa in discussione. Ad essere stato messo in discussione, con il ricorso della Procura della Repubblica di Savona, è il concetto di modesto incremento previsto dal Testo Unico che, comunque, definisce come nuova costruzione gli interventi definiti all’art 3 comma 1 lettera e 6, gli interventi pertinenziali che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale. Quindi, parrebbe che il limite della ristrutturazione edilizia sia fissato dalla normativa nazionale sotto la soglia del 20%, e nella presente legge, con il richiamo alla Legge Regionale 16 del 2008, questo parametro viene codificato. Peraltro, già la Legge Regionale 16 del 2008 indicava appunto, come limite alla Ristrutturazione Edilizia, l’incremento di volume non superiore al 20%. Quindi, si è operato in coerenza con la legge base dell’edilizia Regionale, la 16/08.
Dovendo operare una Genesi di questa Legge, nella sua iniziale formulazione, troppo "piegata" alle sentenze (poche invero, rispetto al numero di interventi in Liguria), il rischio era quello di stravolgere una buona legge, approvata dalla Giunta di Centro-Destra del Governatore Sandro Biasotti che ha dato notevoli opportunità di lavoro e ha consentito di recuperare unità immobiliari ai cittadini senza consumo del territorio.

E allora andiamo ad esaminare le criticità eliminate nel presente testo:
In particolare, il limite del 10% per l’incremento volumetrico per il recupero del sottotetto appariva fortemente limitativo, come già sottolineato sia dal CAL(Consiglio delle Autonomie Locali) nell’esame della proposta di Legge Regionale che ha proposto il limite del 20%, sia dai rappresentanti di Forza Italia in Commissione; d’altronde sarebbe stato ipotizzabile omologare questo parametro con la quota percentuale massima di incremento prevista dalla Legge Regionale n° 16 come limite per la ristrutturazione edilizia e cioè il 20%, conforme alla norma del Testo Unico per l’Edilizia di rango nazionale, come infatti avvenuto.
Come il valore della monetizzazione dei parcheggi, legata al solo valore di mercato, risultava penalizzante, in un momento di forte contrazione della domanda e di crisi acuta del settore edilizio, bene ha fatto il legislatore Regionale, anche su sollecitazione degli auditi, ad introdurre un parametro massimo, cioè "l'obbligo di versamento al Comune di una somma equivalente al valore di mercato di un parcheggio pertinenziale di superficie pari a 12,50 metri quadrati".
Anche l’introduzione dell’altezza media di metri 2, con una altezza minima di metri 1, appariva una forzatura, sempre determinata dal concetto di aumentare il volume il meno possibile, per assecondare teorie del Tribunale Amministrativo Ligure, non suffragate comunque da sentenze definitive passate in giudicato. Inoltre, il limite di 2 metri non veniva specificato come limite inferiore, suscettibile di miglioramento in altezza, ma pareva parametro assoluto. Come appariva di difficile, e contorta applicazione, la norma di cui all’eliminato comma 8 sul limite delle altezze di gronda e di colmo, troppo restrittivo se declinato con l’incremento volumetrico massimo del 10%.
La perplessità maggiore era destata poi dal calcolo dell’incremento in altezza, calcolato al doppio della distanza intercorrente tra la linea di gronda e l’estradosso delle bucature esistenti, collocate al livello più alto dell’edificio, e comunque non oltre metri 1. Questi parametri avrebbero sancito, di fatto, la morte e l’inapplicabilità di questa legge, una delle migliori mai scritte in Liguria.
Ma, nel frattempo, è accaduto un fatto nuovo che ha consentito una visione nuova di tutto il problema, con particolare riferimento alle distanze dai confini e dai fabbricati. Il D.L. del "Fare", convertito dalla Legge n.98 del 9.08.2013 all'art.30, consente espressamente alle Regioni di prevedere con proprie Leggi e Regolamenti, disposizioni derogatorie al D.M. dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e di dettare disposizioni sugli spazi da destinare a insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici. Infatti l’art. 30 recita: 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 6 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al medesimo decreto sono apportate seguenti modificazioni: dopo l'articolo 2 è inserito il seguente: «Art. 2-bis (L) (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati). - 1. Ferma restando la competenza statale in materia ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogato al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.1444… E' necessario, quindi, che la Regione Liguria provveda, con la massima urgenza, avevo a dichiarare alla data della entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto, ad adeguare il sistema normativo urbanistico regionale, oggi frutto di censure, dubbi interpretativi ed applicativi circa le attuali previsioni in tema di distanze tra i fabbricati in relazione alle, fino ad oggi ritenute inderogabili, previsioni del D.M. 1444/68 che hanno generato un notevole contenzioso sia per quanto concerne la Legge dei Sottotetti, sia per quanto riguarda il "Piano Casa". In particolare, si potrà intervenire sia sulla Legge 24/2001 sia sulla Legge relativa al "Piano Casa", prevedendo che le attuali disposizioni derogatorie, in tema di distanze, considerate incostituzionali, perché in deroga al D.M. 1444/68, possano avere piena efficacia in virtù delle richiamate nuove previsioni di cui al Decreto Legge "del Fare". La Regione Liguria deve cogliere l'occasione di intervenire al più presto al fine di dare certezze agli operatori economici.
Come avevo già avuto modo di ricordare, in un momento di grave crisi per il settore dell’Edilizia che ha visto, negli ultimi 3 anni, la nostra regione perdere 7 mila posti di lavoro, con pesante calo degli investimenti nel comparto edile, con un -37% nei lavori pubblici e un -59% nell’edilizia privata, sono diminuiti anche gli operai iscritti alla cassa edile (1.500 negli ultimi 4 anni solo a Genova). Con oltre 3.000 licenziati negli ultimi due anni nelle imprese liguri, vi è stata una riduzione del 3,23% delle imprese iscritte ed il settore presenta un altissimo numero di imprese fallite o in amministrazione controllata, il 20% del totale rilevato nel 2012 dalla Camera di Commercio: è quindi necessario mettere in atto tutto quanto possibile per venire incontro alla filiera dell’edilizia. Per questi motivi, è assolutamente importante, ed è stato corretto, anche se tardivo, recepire le IMPORTANTISSIME novità introdotte con la conversione in Legge del Decreto cosiddetto "del Fare", modificando quindi la Legge Regionale 6 giugno 2008 N. 16 "DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA" coordinata con la Legge Regionale 5 aprile 2012 N. 9, ma non solo, andando a introdurre Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati, con particolare riferimento alla Legge dei Sottotetti.

La novità più interessante di questa Legge che siamo chiamati ad approvare oggi è il rinvio ai Comuni per una disciplina del recupero dei sottotetti che potrà introdurre modifiche in senso più restrittivo o ampliativo della norma di rango regionale. Di grande interesse la possibilità dei Comuni di estendere gli effetti della legge 24 del 2001 agli edifici esistenti fino all'approvazione della presente Legge di modifica della 24/01, (data di pubblicazione sul BUR di questa Legge). Come importante è l’eliminazione dal testo della legge del richiamo alla Ristrutturazione Edilizia, ripreso solo per definire la categoria di intervento nei limiti del 20% di ampliamento previsti dalla Legge 16/08. Per questi interventi, parrebbe applicabile la norma introdotta dal Decreto del Fare. Per gli interventi eccedenti il 20%, i Comuni possono definire, con variante urbanistica semplificata, le zone dove i sottotetti possono essere recuperati oltre al parametro del 20%, senza obbligo di reperimento dell’indice edificatorio, con la definizione di nuova costruzione, senza cioè le deroghe delle distanze. Altra novità di rilievo è quella dell’estensione della media matematica di m. 2,30 (2,10 per i locali accessori e servizi) ai locali sottotetto esistenti, estendendo la norma di cui alla legge 16/08 che vale per le nuove costruzioni.
Valutiamo positivamente, come gruppo di Forza Italia, l’abbandono di modifiche alle misure minime presenti nella precedente bozza di legge, riportate a m. 1,50 per gli spazi ad uso abitazione e m. 1,30 per quelli ad uso accessorio, con la media di m. 2,30 e di m. 2,10 per i locali accessori; come è positiva la cancellazione del limite del 10% del volume geometrico come percentuale massima di incremento (prevista nel D.D.L. originario), mentre viene inserito il limite dell’altezza massima riferita agli edifici circostanti, quando non prevista nei Piani Urbanistici Comunali. Positivo è il rinvio al Permesso a Costruire se viene modificata la sagoma degli edifici, togliendo responsabilità ai progettisti (in precedenza l’istanza prevista era la D.i.a.). Questa proposta di modifica della Legge dei Sottotetti prevede anche modifiche alla legge 16, con particolare riferimento al Decreto del Fare, per adeguare la Legge 16 alle modifiche introdotte dal Legislatore Nazionale ai vincoli sulle distanze dai fabbricati.
Avevamo sottoposto agli uffici la norma votata e approvata dalla "rossa" regione Emilia Romagna, ritenuta da molti, anche tra gli avvocati della nostra Regione, una norma scritta bene, che recita: "3 bis. In attuazione dell'articolo 2 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n° 380:
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), gli edifici esistenti, che siano oggetto di interventi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di accorpamento ovvero di ogni altra trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente, possono essere demoliti e ricostruiti all'interno dell'area di sedime o aumentando la distanza dagli edifici antistanti, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n.1444, fermo restando il rispetto delle norme del codice civile e della disciplina di tutela degli edifici di valore storico architettonico, culturale e testimoniale di cui all'articolo A-9 dell'allegato della presente legge. Gli eventuali incentivi volumetrici riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati con la soprelevazione dell'edificio originario, anche in deroga agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 nonché con ampliamento fuori sagoma dell'edificio originario laddove siano comunque rispettate le distanze minime tra fabbricati di cui all'articolo 9 del medesimo decreto o quelle dagli edifici antistanti preesistenti, se inferiori. 3 ter. Le disposizioni di cui al comma 3 bis prevalgono sulle diverse previsioni sulla densità edilizia, sull'altezza degli edifici e sulle distanze tra fabbricati previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale".

A volte conviene "copiare" da chi ha già prodotto una norma di legge Regionale scritta bene e chiara. Non si vergogni l’assessore a recepire una norma approvata dall'Emilia Romagna che ha dimostrato la sua validità.
Ci è stato assicurato dall'Assessore all'Urbanistica Cascino che, entro la fine dell’anno, si interverrà in questo senso anche sulla Legge Regionale Urbanistica, la n. 36 del 1997. Per ora, ci accontentiamo delle modifiche introdotte alla Legge Regionale 16, in particolare all’art. 7 che recita: a modifica degli articoli 10, 18 e 78 della l.r. 16/2008) Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "in deroga ai parametri urbanistico edilizi" sono sostituite dalle seguenti: "senza applicazione dell’indice edificatorio" e al comma 1 dell’articolo 18 della l.r.16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, prima delle parole: "Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente", sono inserite le seguenti: "In attuazione dell’articolo 2 bis del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni". Al comma 3 dell’articolo 78 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "Negli interventi di nuova costruzione e", sono inserite le seguenti: "negli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia".

Siamo contenti che sia stato approvato in Commissione, e quindi parte integrante del testo di Legge, l’emendamento proposto dal nostro gruppo che prevede l’altezza di m. 1,40 invece che m. 1,50 per la definizione della altezza minima del sottotetto esistente come requisito per la trasformazione. Questo perché molti Comuni hanno introdotto, nei propri regolamenti, altezze inferiori a m. 1,50, e l’altezza di m. 1,40 appare più aderente alle indicazioni che vengono dai Comuni.

Come riproponiamo in aula l’emendamento al comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 24/2001, circa dell’eliminazione della parola "legittimamente" in relazione agli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della Legge, così come modificata. Infatti, negli edifici antichi, è difficile verificare la legittimità di questi volumi. Per il nostro gruppo la definizione "edifici esistenti" è più che sufficiente e esaustiva per evidenziare gli immobili che possono usufruire della legge".
Il Comma 2 potrebbe essere così riformulato: "Si definisce sottotetto, ai fini dell’applicazione della presente legge, il volume sovrastante l'ultimo piano degli edifici (Canc. legittimamente) esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se legittimato sotto il profilo urbanistico-edilizio entro la data di presentazione della DIA obbligatoria o della richiesta di permesso di costruire di cui all’articolo 2, comma 5, che sia compreso nella sagoma della copertura costituita prevalentemente da falda inclinata, il quale: …omissis…"

Così come riproponiamo un emendamento all'Articolo 2 (Interventi di recupero) che recita: "Gli interventi di recupero dei sottotetti, come definiti all'articolo 1, comma 2, sono assentibili nel rispetto delle disposizioni di seguito stabilite. Tali interventi non possono comportare la demolizione e la ricostruzione dell’edificio e non sono cumulabili con gli ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici comunali".

Infatti, riteniamo che la demolizione e ricostruzione sia assentibile per i motivi legati anche all’adeguamento sismico degli edifici. Non si capisce per quale motivo i privati debbano ricorrere ad espedienti quali farsi rilasciare il recupero del sottotetto con un progetto con Dia o con Permesso a Costruire, a seconda della tipologia di intervento, e poi, una volta legittimato il recupero, operare in variante per l’eventuale demolizione e ricostruzione. Quindi l’ articolo 3 (del DDL n. 293) che sostituisce l’articolo 2 della l.r. 24/2001 potrebbe essere così emendato:…omissis … Tali interventi non possono comportare la demolizione e ricostruzione dell’edificio (inserire: ameno che l’edificio non venga ricostruito con la stessa sagoma e sedime con l’aggiunta del recupero del sottotetto).

Per concludere, il recepimento del Decreto del Fare sulle distanze dalle costruzioni, l’estensione del limite temporale della legge all'approvazione della stessa, quindi dal 2001 al 2014, la possibilità di recuperare i sottotetti oltre la soglia del 20% del volume come nuova costruzione senza indice, sono le novità sicuramente qualificanti e positive di questa legge. Le premesse non erano positive, infatti, il testo originario della modifica della Legge 24, predisposto dalla Giunta, da noi ferocemente contestato, risultava troppo appiattito nei confronti dell’orientamento del Tar della Liguria, orientamento peraltro non ancora confermato da nessuna sentenza di rango superiore. Sicuramente il Decreto del Fare e i nuovi orientamenti giurisprudenziali anche del Tar della Liguria, conseguenti alla nuova norma di rango nazionale, hanno determinato un’inversione di tendenza che ha portato a questo testo di legge, teso a fare chiarezza e ad eliminare, per quanto possibile, i contenziosi legali.
Grande contributo è stato dato dalle audizioni dei tecnici del settore, in particolare dagli Avvocati Amministrativisti ma anche dagli Ordini e Collegi professionali che, con interessanti proposte, hanno contribuito a emendare e migliorare questa legge. Rimane aperto il nodo e la perplessità segnalata, anche dagli avvocati amministrativisti, sulla impossibilità di applicare la Legge dei Sottotetti e la contemporanea demolizione e ricostruzione di fabbricati...
Oggi, abbiamo portato in Consiglio regionale questi argomenti e questi emendamenti, cercando di far approvare dall’assemblea questa norma di buon senso.
Rimane da capire quali saranno gli effetti della revisione di questa Legge sugli indirizzi interpretativi allegati alla delibera della Giunta Regionale, la DGR 1662 DEL 20/12/2013, in modo da rendere coerente questi indirizzi con la definizione di nuova costruzione di cui alla LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2008 N. 16 "DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA" - COORDINATA CON LA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2012 N. 9 in vigore. Infatti, questi indirizzi interpretativi allegati a questa delibera di giunta sono in contrasto con la Legge Regionale 24/01 e con questa modifica in approvazione oggi. Se si ammette poi che gli interventi sono interventi che prevedono un recupero del sottotetto con una quota di volume inferiore al 20% del volume totale del fabbricato, come in effetti è accaduto, come prevede il comma f) dell’art.10 che disciplina la Ristrutturazione Edilizia della LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2008 N. 16, al titolo DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA COORDINATA CON LA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2012 N. 9,che recita: gli ampliamenti diversi da quelli di nuova costruzione di cui all’articolo 15 e, quindi, entro soglie percentuali predeterminate dalla disciplina urbanistica in deroga ai parametri urbanistico-edilizi, la cui entità, espressa in superficie agibile (S.A.) o volume come definito dallo strumento urbanistico, non può eccedere il 20 per cento del volume geometrico di cui all’articolo 70 [1], gli stessi non possono essere definiti nuova costruzione, anche ai fini della verifica sismica dei Cementi Armati. Se il nuovo tetto prevede un innalzamento della quota d'imposta perimetrale superiore ad 1,00 metro, l'intervento deve essere classificato come intervento locale o di miglioramento.
Ci siamo riservati, come gruppo di Forza Italia in VI Commissione, di modificare il voto di astensione in voto favorevole in Consiglio se questi emendamenti, in seguito alla discussione in Aula, saranno approvati. Diversamente valuteremo il nostro voto su questa modifica alla Legge Regionale 24 del 2001 che, di fatto, rappresenta una attualizzazione, sulla base delle normative intervenute di Rango nazionale (Decreto del Fare) ed un adeguamento di un’ottima legge approvata, ricordiamolo sempre, dalla Giunta di centrodestra del Presidente Sandro Biasotti, una legge che ha dato buoni frutti in termini quantitativi e qualitativi, di risposta ai bisogni dei cittadini e di volano per una filiera come quella dell’edilizia che, più di altre, mostra i limiti imposti dalla crisi economica, per un settore sempre più vessato da tasse sulla casa e gabelle, non ultima la rivalutazione del Catasto e l'assurda proposta di rivalutare ancora le rendite catastali, imposte dagli ultimi governi, dopo che il Presidente Silvio Berlusconi aveva eliminato la iniqua tassazione sulla prima casa, surrettiziamente riproposta sotto mentite spoglie. Una buona legge (la 24/2001) che oggi ha bisogno solo di essere aggiornata e migliorata, per evitare l’impasse dato dall’interpretazione "diversa" dei funzionari dei Comuni e le impugnative al Tar su singoli progetti che, peraltro, con una sentenza di Luglio, ha sancito la bontà della legge, modificando l’orientamento precedente, anche in seguito all’approvazione del Decreto del Fare.

Rimaniamo in attesa delle modifiche urgenti necessarie per rendere attuale, alla luce delle disposizioni contenute nel Decreto del Fare e nel testo del Decreto Sblocca Italia, una volta convertito in legge, anche la Legge Urbanistica Regionale, quella Legge 36 del 1997 che, passati i 15 anni di età, è anch'essa bisognosa di una revisione e di un aggiornamento.

Marco Melgrati
Capogruppo di Forza Italia

11/05/2014 08:02:00 PM

Genova, l'Ordine del Giorno che impegnerà la Regione

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Proposta dal capogruppo di Forza Italia Marco Melgrati la modifica della delibera sugli interventi di nuove costruzioni ai fini dell’adeguamento sismico.

Melgrati precisa: "la Delibera Regionale con l’allegato che disciplina l’adeguamento sismico per le nuove costruzioni è in contrasto con la Legge Regionale 16/2008 e con la Legge dei Sottotetti".

A margine dell’approvazione della modifica alla Legge dei Sottotetti, è stato approvato l’Ordine del Giorno proposto dal Capogruppo di Forza Italia Marco Melgrati che impegna la Giunta Regionale a modificare la delibera n° 1662 del 12/2013 per meglio disciplinare gli interventi di nuove costruzioni ai fini dell’adeguamento sismico: "infatti, questi indirizzi interpretativi, allegati a questa delibera di Giunta, sono in contrasto con la Legge Regionale 24/01 e con questa modifica in approvazione oggi; se si ammette poi che gli interventi sono interventi che prevedono un recupero del sottotetto con una quota di volume inferiore al 20% del volume totale del fabbricato, gli stessi, non possono essere definiti nuova costruzione, anche ai fini della verifica sismica dei Cementi Armati; se il nuovo tetto prevede un innalzamento della quota d'imposta perimetrale superiore ad 1,00 metro ma l'intervento è fino a mt. 1,50, tutto questo dev'essere classificato come intervento locale o di miglioramento".

"Avevo già scritto all’Assessore Regionale Cascino e al Dirigente della Provincia di Savona per lamentare questa incongruenza tra le Leggi Regionali e il dettato dell’allegato a questa Delibera della Giunta Regionale, ottenendo risposte quantomeno evasive. Il fatto che questo ordine del giorno sia stato votato anche da tutta la Giunta, mi fa ben sperare sull’esito di questa vicenda che ha, di fatto, bloccato interventi di recupero del sottotetto, sotto il profilo dell’adeguamento sismico, per interventi da 1 metro a m. 1,50 di incremento di altezza. Adesso monitoreremo i lavori della Giunta per arrivare ad ottenere un provvedimento che consenta di equiparare questi interventi, previsti come ristrutturazione edilizia, dal punto di vista della normativa sismica, con la classificazione prevista come intervento locale o di miglioramento e non come nuova costruzione".

Genova, 04/11/2014

11/05/2014 11:33:00 AM

ALASSIO, SEMINARIO TECNICO ON-LINE

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Prossimamente, previa iscrizione gratuita on-line degli interessati, ALASSIO iTEK organizzerà un seminario tecnico dal tema:


ANALISI SISMICA
DEI FABBRICATI ESISTENTI


Alcuni edifici esistenti, adeguati alle nuove normative da parte dello studio ing. Sicco & Partners, saranno sottoposti ad analisi statica e dinamica lineare e non lineare (metodo Pushover).

Al simulatore, Andrea Sicco mostrerà e spiegherà in tempo reale, ai tecnici partecipanti e a quelli connessi a distanza, i risultati ottenuti da calcolo e le possibili conseguenze da vibrazione sismica.

Per concludere, i fenomeni risultanti verranno ulteriormente amplificati per evidenziare ipotetici e previsti collassi strutturali. Dopo due ore, ci sarà spazio per le domande e per un dibattito sul tema trattato.


In caso di superamento del numero massimo fissato di 25 iscritti in sede, il seminario si svolgerà presso l'auditorium dei Salesiani di Alassio (se disponibile).


10/23/2014 04:32:00 PM

IL COSTO DEL RITARDO DIGITALE

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La risposta del Governo:
banda larga su tutto il territorio italiano
entro il 2015

di Andrea Sicco

L'Unione Europea ha fissato un calendario per arrivare nel 2020 a 30 mega in ogni abitazione e a 100 mega per almeno la metà degli abitanti.



In Italia, le aziende di telecomunicazioni non sono ancora riuscite a fare investimenti omogenei per rendere moderna la rete. La spesa maggiore, poi, è stata indirizzata verso aree più popolate e redditizie. Non a caso, infatti, la fibra ottica* è arrivata prima a Milano, dove la clientela che la richiede è anche in condizione di pagare adeguatamente il servizio.

Attualmente, la fibra ottica raggiunge alcune aree metropolitane come Milano, garantendo il massimo dell'efficienza di connessione. Il resto del Paese usufruisce di una banda larga* con velocità rilevate che si attestano attorno ai 2 mega e poco più. Le connessioni risultano essere più veloci in Lombardia, Lazio e Puglia, regioni italiane in cui gli abitanti utilizzano, già da tempo, la banda larga. In Basilicata, al contrario, il 9% della popolazione non possiede tale servizio. La percentuale sale al 10 in Calabria e al 18 in Molise. Piemonte, Veneto e Toscana, soprattutto nell'entroterra collinare e montano (rifugi ecc...), risultano essere parzialmente scoperte.

In Liguria, la situazione è la seguente:


Popolazione Residente (milioni): 1,565

Copertura:
Banda Larga (ADSL): 91,9%
Banda Larga (solo wireless) (*): 5,0%
Divario digitale (**): 3,1%

(*) disponibile solo copertura mobile 3G/4G
(**) velocità di connessione inferiore a 2Mbps
Con riferimento alla popolazione residente regionale (1,565 milioni), il 91,9% risulta coperto da banda larga da rete fissa in tecnologia ADSL; a questa va sommata una ulteriore quota pari al 5% di copertura solo da connessione wireless. Il restante 3,1% rimane in digital divide, ovvero con disponibilità di velocità di connessione inferiore a 2Mbps.

Gli operatori offrono una banda larga con velocità da 7 mega ma l'Osservatorio Sos Tariffe rivela in realtà che, mediamente, ci si ferma a 4 mega in fase di scaricamento di un allegato da e-mail o di un file multimediale da Internet (video, ecc...) Secondo quanto verificato da noi, occorrerebbe meno tempo per il caricamento di una foto su di una pagina di un social network che per gestire la propria casella di posta elettronica. E' risaputo che le linee di connessione italiane sono obsolete e hanno una qualità più bassa delle reti di altri Paesi europei, così come è accertato che, con l'utilizzo dell'alternativa del segnale wireless (connessioni di rete senza i fili), subentra il problema della saturazione. Si raggiunge cioè il livello di saturazione quando si supera un certo numero di dispositivi collegati, causando insufficienza del servizio per chi, in quel momento, lo richiede. Anche per tali ragioni è quanto mai necessario puntare su reti più efficienti e moderne.

Le imprese italiane puntano molto sulle esportazioni e l'utilizzo di connessioni lente, rende difficile l'organizzazione di videoconferenze con i soci stranieri, la gestione degli ordini, il controllo degli archivi e dei magazzini. Tutto questo sfugge soprattutto a chi non opera nel settore.
Il Censis ha calcolato che il ritardo digitale ci costa 10 milioni di euro al giorno per minori investimenti nella rete e nei servizi innovativi. Per quanto riguarda il settore dell'e-commerce, le vendite online valgono, nel nostro Paese, 12,2 miliardi di euro contro i 45 miliardi di euro della Francia. Inoltre, si stima che per ogni 1000 nuovi utenti della banda larga si possano creare 80 nuovi posti di lavoro. Il nostro Paese è in ritardo. Un ritardo che causerà la mancata assunzione di giovani diplomati, laureati e specializzati nel digitale, costretti a cercare impiego altrove. Giovani formati in Italia per fare la fortuna di quei paesi in grado di retribuirli adeguatamente, rendendoli però produttivi.

Per concludere, con il servizio della banda larga si scaricano velocemente video e si comunica in tempo reale con Skype. Non è un caso, quindi, che il Web sia sempre più sinonimo anche di multimedialità. Il vantaggio risiede soprattutto nel fatto che più utenti, nello stesso istante, riescono a svolgere più attività contemporaneamente senza intasare il collegamento. Sempre più atenei universitari offrono corsi a distanza e, negli Stati Uniti, sempre più ospedali offrono assistenza online ai malati cronici, inviano risultati di esami clinici effettuati e consultano specialisti prima e durante lo svolgimento di interventi d'emergenza. Anche in Italia ci sono esempi virtuosi come, per esempio, la città di Venezia. Il Comune ha riconosciuto Internet come un diritto per più di 50000 utenti che vi accedono gratuitamente e mediante linee pubbliche.
E' la politica a dover dare le risposte giuste al momento giusto tenendo sempre presente che l'Europa vigila, il mondo digitale non può più attendere.


* Le fibre ottiche sono filamenti di materiali vetrosi o polimerici, realizzati in modo da poter condurre al loro interno la luce (propagazione guidata), e che trovano importanti applicazioni in illuminotecnica, diagnostica e telecomunicazioni.


* Il termine banda larga (broadband), nel campo dell'informatica e delle telecomunicazioni, indica la trasmissione e la ricezione di dati informativi, inviati e ricevuti simultaneamente in quantità maggiore mediante lo stesso cavo o mezzo radio grazie all'uso di mezzi trasmissivi e tecniche di trasmissione che supportano e sfruttano un'ampiezza di banda superiore ai precedenti sistemi di telecomunicazione a banda stretta (narrowband).

10/22/2014 12:14:00 PM

AL LICEO "DON BOSCO" DI ALASSIO

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AL VIA I NUOVI CORSI ECDL
European Computer Driving Licence
Patente Europea del Computer

Lunedì 20 ottobre l'ing. Roberto Ferreri (AICA-Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico), ha presentato
agli studenti del triennio del Liceo, presso l'auditorium dell'Istituto, il piano dei corsi ECDL previsti per l'anno scolastico 2014-2015.
 

 
L'occasione è stata utile anche per un interessante intervento dello stesso Ferreri sulle nuove frontiere del web e del mondo digitale.



Istituto Salesiano
"Madonna degli Angeli"


via San Giovanni Bosco, n° 12
17021 Alassio (Sv)
telefono: +39 0182 640309
fax: +39 0182 646134

e-mail: info@donboscoalassio.it
sito web (pagina web dei contatti): www.donboscoalassio.it

10/22/2014 11:45:00 AM

TOGAF e progetti di Enterprise Architecture

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(The Open Group Architecture Framework)
 
Introduzione al framework di Open Group per la Enterprise Architecture  ed esperienze progettuali nell'applicazione del metodo in contesti aziendali
 
che si terrà
mercoledi’ 22 ottobre
dalle 17:30 alle 19:30
presso la
sede AICA di Milano, palazzo Fast, in P.le Morandi 2

(MM Rossa Palestro oppure MM Gialla Turati, vedere mappa)
 
La prima parte del seminario introduce il framework TOGAF di Open Group, che prevede un approccio globale alla progettazione, pianificazione, attuazione, e governance di un’architettura enterprise. Si partirà da un breve inquadramento storico del problema, per arrivare alla soluzione proposta da Open Group e ad una breve panoramica degli “strumenti” a disposizione delle parti interessate.

La seconda parte del seminario presenta alcune esperienze e "lessons learned" di applicazione del TOGAF e dell' IBM Enterprise Architecture Architecture Consulting Method (un approccio allineato ed integrato a TOGAF) in situazioni aziendali e scenari progettuali reali. La presentazione discuterà anche i criteri, i benefici attesi e le "best practice" di Enterprise Architecture facendo riferimento alle esigenze ed ai requisiti delle aziende che si sono avvicinate (o si stanno avvicinando) alle tematiche legate ai sistemi enterprise.  

La partecipazione e' libera e gratuita, anche via web, previa iscrizione

10/10/2014 08:11:00 PM

NARCOTERRORISMO ON-LINE

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ORIGINI, METODI ED OBIETTIVI

di Andrea Sicco

L’espressione "narcoterrorismo" fu coniata nel 1984 da Lewis Tamb, ambasciatore statunitense in Colombia. Il termine si riferisce ai gruppi terroristici partecipanti direttamente o indirettamente alla coltivazione, alla manifattura, al trasporto ed infine alla distribuzione delle sostanze stupefacenti e dei profitti. Attualmente, il medesimo termine contraddistingue la partecipazione di gruppi terroristici anche nella tassazione, nella protezione e nell'affiancamento ai trafficanti di stupefacenti allo scopo di approntare e finanziare attività illecite come, per esempio, il reclutamento di miliziani per atti di guerra, attentati e l'acquisto di armi.

Secondo l'ICSA (Intelligence Culture and Strategic Analysis), una delle principali fonti di finanziamento del terrorismo, a livello internazionale, è costituita dal narcotraffico. In un rapporto depositato presso la Camera dei Deputati in data 28 novembre 2013, si pone l'accento su come i flussi finanziari del terrorismo di matrice jihadista coincidano con quelli del riciclaggio e del reimpiego dei narcoproventi, sfruttando le differenze tra le legislazioni nazionali, indirizzando capitali illeciti verso Paesi caratterizzati da leggi più permissive soprattutto dal punto di vista fiscale dove, per esempio, l'hi-tech non venga impiegata a scopo d'indagine. Il contrasto dei finanziamenti al terrorismo, in questi casi, va quindi sviluppato sulle medesime direttrici individuate per il riciclaggio del denaro, adottando, su scala internazionale, procedure e relative sanzioni che le recenti normative in vigore hanno già introdotto. Da sottolineare il ricorso a strutture di Money Transfer, spesso legate ai Phone Centers, da parte di gruppi criminali dediti ad attività di narcotraffico a confermare esigenze di monitoraggio on-line dei propri flussi finanziari. Non a caso, proprio i Phone Centers, risultano essere utili e necessari centri di comunicazione, ben distribuiti e sempre più diffusi sui territori nazionali. Money Transfer significa trasferimento di soldi mediante circuiti alternativi agli istituti bancari e di credito. Questi servizi permettono l'invio di denaro in tempo reale ed in qualsiasi parte del mondo. Per la loro semplicità e i loro costi contenuti, sono soprattutto utilizzati da stranieri residenti nel paese in cui vengono richiesti. A garantirli sono catene internazionali legalmente riconosciute ma s'ipotizzano strutture parallele e clandestine che permettono ugualmente di veicolare denaro e di inviare le rimesse degli emigrati al proprio paese di origine.
Internet non viene utilizzata solamente per trasferire somme più o meno ingenti di denaro ma diventa veicolo di notizie, di utili informazioni e di direttive in tempo reale, utilizzando metodi legati alla steganografia o tecnica che si prefigge di nascondere contenuti di una o più comunicazioni tra due interlocutori, per esempio, in un semplice file immagine. Infatti, il termine è composto appunto dai termini greci στεγανός (coperto) e γραφία (scrittura).
Esiste un lato oscuro della rete, non frequentabile tramite i consueti motori di ricerca. Esistono hyperlink (collegamenti) accessibili esclusivamente mediante l'utilizzo di determinati Web site (Hidden Wikki o Newzbin) che presentano altrettanti hyperlink, ciascuno dei quali riporta a contenuti presenti su server della cosiddetta Darknet (materiale illegale, multimediale e software). Darknet, così come numerose pagine "fantasma" non indicizzate del "DeepWeb", costituiscono reti anonime di cui non esiste un singolo server principale preposto alla gestione dei dati trattati ma un numero variabile di macchine private, ottimamente gestite e ben distribuite, in cui i dati medesimi vengono scambiati in forma rigorosamente criptata."Universi digitali paralleli o paradisi digitali per criminali" ovviamente utilizzabili da potenziali cellule terroristiche.
La grande rete commerciale globale diventa un'efficace strumento di aggiornamento, per campagne di reclutamento ed indottrinamento degli addetti, distribuiti in ogni parte del mondo. Si pianificano cioè, ed in tempo reale, incontri, programmi, operazioni, si coordinano gruppi di persone dedite ad attività illecite e pericolose, si diffondono minacce, odio e paura con metodo "virale", sfruttando la capacità comunicativa di pochi soggetti interessati per trasmettere un messaggio a un elevato numero di utenti finali. La modalità di diffusione del messaggio segue un profilo tipico di andamento esponenziale spesso mediante filmati dimostrativi di sequestri e di cruenti esecuzioni.

Un esempio significativo è dato dalle organizzazioni paramilitari FARC e AUC (entrambe colombiane) a lungo egemoni nel traffico della cocaina diretta in Italia e in altri Paesi europei. Le numerose operazioni compiute delle Forze dell'Ordine italiane, su questo versante, hanno accertato l’esistenza di accordi tra organizzazioni terroristiche colombiane, in base ai quali, gli stessi terroristi, risultarono deputati principalmente al controllo della produzione della cosiddetta "pasta di coca", poi lavorata ed infine commercializzata. Nella zona meridionale della Colombia, il terrorismo ha, da sempre, utilizzato rotte aeree, celate nella foresta amazzonica, per trasferire in Brasile, a bordo di aerei, enormi quantitativi di cocaina, successivamente imbarcati nel porto di Manaus su motonavi dirette in Africa e in Europa. Oggi, la maggior parte di tali operazioni, si svolge in aree diverse ma viene pianificata e coordinata tramite l'utilizzo di strumenti hi-tech, gestiti da esperti informatici al servizio del crimine organizzato.
Con l’operazione "Journey", coordinata dalla Direzione Centrale Servizi Antidroga, si è accertato che, per circa otto milioni di dollari, un intero reparto delle AUC era stato assoldato dai narcotrafficanti colombiani Victor e Miguel Angel Mejia Munera, detti "Los Mellizos", implicati nell’imponente traffico di cinquanta tonnellate di cocaina dirette al mercato europeo e statunitense. Le FARC risultarono implicate anche nella fiorente industria dei sequestri di persona a scopo di estorsione, con il reimpiego d'ingenti proventi a favore del terrorismo. Nello stesso rapporto si osserva come le formazioni di terroristi di matrice marxista-leninista, in particolare Sendero Luminoso, Tupac Amaru e le stesse FARC, abbiano in passato stretto rapporti con gruppi palestinesi come Fatah-Consiglio Rivoluzionario di Abu Nidal. Aspetti, questi ultimi, in continua evoluzione, che richiedono tuttora una costante e specifica attenzione. Basti considerare il passaggio dei gruppi paramilitari delle AUC da un ruolo di mera manovalanza a favore del cartello del Golfo, che li aveva ingaggiati, ad una diretta gestione del narcotraffico in Messico, divenuto ben presto campo di battaglia tra le diverse organizzazioni criminali che si contendono il lucroso mercato della droga. In passato, i gruppi guerriglieri colombiani hanno potuto inserirsi in questo lucroso commercio grazie all’eliminazione dei due grandi cartelli della droga come Meddelin e Calì, i quali controllavano produzione e traffico di cocaina colombiana fino alla metà degli anni Ottanta.

Le organizzazioni jihadiste trovano fonti di finanziamento nel traffico internazionale di stupefacenti nell’area pakistano-afghana. L’Afghanistan è il principale produttore mondiale di oppio, coltivato in ogni provincia del Paese. Negli ultimi anni è enormemente aumentata la trasformazione in morfina base ed eroina in laboratori clandestini controllati dalle formazioni talebane che accumulano profitti sempre più ingenti, utilizzati poi per il sostentamento dei militanti ed il potenziamento delle strutture terroristiche operanti anche nella regione. Nell'area sub-sahariana, per esempio, le rotte del narcotraffico dei gruppi criminali sudamericani s'intersecano con i militanti di Al Qaeda nel Magreb Islamico.
L’opportunità offerta ai cartelli colombiani di stoccare, a pagamento, nelle zone controllate da questa organizzazione, ingenti quantitativi di cocaina diretti all’Europa, è divenuta un’ulteriore fonte di finanziamento del terrorismo, che è venuta ad aggiungersi a quelle già costituite dai traffici di armi e dai sequestri, a scopo di estorsione, dei turisti occidentali. Inoltre, da non sottovalutare l’esistenza di legami tra trafficanti del Centro-Asia e terroristi ceceni.
Un’altra regione nella quale confluiscono gli interessi di narcotrafficanti e gruppi terroristici è la cosiddetta TBA (Tri-Borders Area o area dei tre confini) tra Paraguay, Brasile ed Argentina. Regione caratterizzata dalla presenza di diverse organizzazioni mafiose dedite anche al traffico della droga (prevalentemente mafia cinese, coreana, taiwanese e libanese) e da un elevato numero di appartenenti a gruppi del terrorismo islamico come Hezbollah, Al Jihad, Hamas, Al Gama’a, Al Islamiyya e Al Moqawama.

Per quanto riguarda il nostro paese, le investigazioni condotte sulle cellule jihadiste hanno accertato un continuo ricorso al narcotraffico per sostenerne le esigenze logistiche. Si tratta per lo più di piccoli gruppi o di singoli soggetti già residenti in Italia, dediti al traffico degli stupefacenti, prima ancora di subire un processo di radicalizzazione e di reclutamento. Si ritiene che Al Qaeda svolga un ruolo piuttosto diretto nello spaccio al dettaglio dell’eroina nelle città del Nord Italia, reinvestendo in attività di supporto al terrorismo jihadista circa l’ottanta per cento del prezzo finale della merce piazzata. Nell'eventualità di arresto degli spacciatori, i medesimi hanno sempre la possibilità di procedere all’insegnamento dell’Islam radicale agli altri detenuti nelle carceri italiane. Si ricorda, a questo proposito, che alcuni dei partecipanti all’attentato dell’11 marzo 2004 alla stazione di Madrid erano criminali comuni che si erano convertiti al radicalismo islamico nelle carceri marocchine. Il pericolo derivante da questi nuovi convertiti si avverte anche nelle carceri degli Stati Uniti e di tutti i Paesi occidentali.

Inoltre, e sempre più spesso, il narcotraffico risulta essere abbinato alla falsificazione di documenti d’identità, commercializzati sul mercato dell’immigrazione clandestina quale forma di autofinanziamento e utilizzati anche per le esigenze dei vari gruppi o dei singoli militanti, soprattutto nella fase di instradamento verso le aree di conflitto. La casistica è piuttosto vasta e comprende sia le cellule algerine del GSPC (Gruppo Salafita per la Predicazione e il Combattimento) un gruppo terrorista islamista nato negli anni Novanta subito dopo il declino del GIA (Gruppo Islamico Armato) nell’ambito della guerra civile algerina con scopo di ribaltare il Governo dell’Algeria e istituirvi uno Stato islamico. Nel 2005 tale gruppo si è affiliato ad Al Qaeda sotto il nome di AQMI (Al Qaeda nel Meghreb islamico).


Durante lo svolgimento del forum di Vienna, dedicato ai crescenti legami tra criminalità organizzata e terrorismo, Yury Fedotov, direttore esecutivo dell’UNODOC (Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine organizzato) ha dichiarato che, grazie ai progressi della tecnologia, ai nuovi e veloci metodi di comunicazione, delle finanze e dei trasporti, i gruppi terroristici e i gruppi criminali organizzati, operanti a livello locale ed internazionale, hanno sempre più facilità di collegarsi tra loro, mentre gli utili provenienti dal traffico della droga sono sempre più utilizzati per finanziare atti terroristici. Secondo l’UNODOC, il traffico di droga, la criminalità organizzata transnazionale e il riciclaggio di denaro sono diventati parte integrante del terrorismo.

Durante un’audizione da parte del Congresso degli Stati Uniti, il direttore della Dea Asa Hutchinson, il coordinatore contro il terrorismo del Dipartimento di Stato Francis Taylor e il vicedirettore dell’Ufficio Internazionale Narcotici Jim Mac hanno convenuto che narcotraffico e terrorismo fanno parte di una stessa catena, e come tali, devono essere affrontati e combattuti.
L’azione di contrasto al terrorismo internazionale non può prescindere dalle individuazioni e dal blocco delle fonti finanziarie primarie delle cellule terroristiche. Anche la lotta al terrorismo di matrice jihadista, quindi, va condotta attraverso una linea di intervento "integrata" che metta insieme le capacità di intelligence, l’investigazione e l’attività di polizia giudiziaria ma anche, e soprattutto, l’analisi e l’approfondimento dei flussi finanziari in continuo movimento.
Per concludere, il sottile ma consolidato legame tra trafficanti di droga ed emergenti gruppi terroristici avviene sia nel mondo reale che in quello virtuale.

9/01/2014 10:51:00 AM

SEMINARIO TECNICO ON-LINE

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Seminario tecnico on-line:
Verranno mostrate le potenzialità di verifica di strutture sia in acciaio che in cemento armato progettate in zona sismica.
> Iscriviti subito al seminario
giovedì 10 luglio dalle 11:00 alle 12:00
 
comodamente dal suo ufficio!
La partecipazione è gratuita
Temi trattati nel seminario
  • Struttura in c.a: utilizzo contemporaneo di elementi beam, elementi plate per la modellazione delle piastre e di elementi wall per la modellazione delle lame di taglio
  • Verifiche globali sismiche a valle dell'analisi
  • Struttura in c.a: verifica e progetto dell'intera struttura in gerarchia delle resistenze
  • Struttura in c.a: verifica e progetto delle piastre (stato limite ultimo a flessione, verifica a punzonamento, verifica della freccia considerando la sezione fessurata, apertura delle fessure)
  • Struttura in acciaio: verifiche complete degli elementi strutturali, anche in classe 4
  • Struttura in acciaio: gestione delle membrature e delle luci di libera inflessione
I principali vantaggi dell'utilizzo di Midas
  • Le verifiche sismiche globali sulle strutture sono incluse (drfit di piano, coefficiente theta per effetti II ordine, taglianti di piano, regolarità di massa e rigidezza, centro di massa e rigidezza, ecc.)
  • E' inclusa a scelta dell'utente sia la fase di progetto delle armature, sia quella di verica delle armature esistenti
  • Il progetto delle armature di strutture in c.a. viene eseguito in gerarchia delle resistenze anche per elementi wall, elementi finiti speciali utilizzati per simulare lame di taglio
  • La verifica di membrature in acciaio è completamente aperta: oltre a permettere un calcolo automatico delle luci di libera inflessione, permette all'utente di intervenire sulla definizione delle stesse
  • Il progetto delle piastre inflesse prevede la suddivisione delle stesse in domini, che consentono di avere una ottima flessibiltà all'utente nella differenziazione dei criteri di progetto e, in partcolare,  delle armature utilizzate
L'incontro sarà interamente registrato
I partecipanti riceveranno nei giorni successivi all'incontro il collegamento dal quale poter scaricare gratuitamente il filmato.
Harpaceas srl
viale Richard 1 - 20143 Milano
tel. 02.891741 - fax 02.89151600
info@harpaceas.it
7/03/2014 10:50:00 AM

"Cyber-baby" manda in pensione "mamma" e "papà..."

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di Andrea Sicco

"Digital Native" è un'espressione che corrisponde ad una persona nata in simbiosi con il mondo digitale e relativo utilizzo di supporti tecnologici. Il termine fu coniato da Marc Prensky in "Digital Natives - Digital Immigrants", opera pubblicata nel 2001.

I cosiddetti "nativi digitali" o nuove generazioni dell'era digitale, secondo gli esperti, nascerebbero già con la tecnologia implementata nel proprio codice genetico, già predisposti cioè ad un rapido apprendimento dell'utilizzo della tastiera virtuale di uno smartphone, ancor prima di pronunciare le tradizionali parole "mamma" e "papà". La "touch screen mania" nasce dalla grande diffusione, a livello mondiale, di tablet e smartphone per utenti finali appartenenti però ad ogni fascia di età, dilagando anche negli istituti, scuole e università, peraltro, dotate di dispositivi quali smartboard interattivi, fotocamere digitali, personal computer e notebook con touch-screen incorporato per facilitare l'apprendimento scolastico.


Ad Alassio, le lavagne interattive all'Istituto "Don Bosco", ne sono la prova concreta. Sperimentazione didattica fortemente voluta dai Salesiani, apprezzata da docenti, genitori e studenti di medie inferiori e liceo.

Attualmente, negli Stati Uniti d'America, la scrittura a mano comincia ad avere un'importanza marginale, tanto che, in prima elementare, si insegna già a scrivere con caratteri in stampatello mentre quella con caratteri in corsivo viene considerata quasi obsoleta, a confermare una netta controtendenza rispetto alle convinzioni del passato. I pedagoghi 2.0 sono infatti convinti che i bambini debbano necessariamente iniziare a scrivere, da subito, "picchiettando con le proprie dita sui tasti" perchè questo è il presente e sarà il futuro della comunicazione scritta.

Secondo le ultime stime ottenute da parte degli analisti inglesi, su ottocento piccoli alunni osservati, già all'età di tre anni, per la maggior parte di essi si comincerebbero ad accusare piccoli problemi a tener, tra le proprie dita, una matita. Gli esperti di alfabetizzazione sostengono che, prima del compimento dei sette anni di età, i bambini avrebbero necessità di vivere immersi in una vita reale, limitando le ore trascorse in quella virtuale. In realtà, la scrittura a mano, riveste un ruolo ancora determinante nell'apprendimento scolastico, generando un aumento della concentrazione, migliorando la memoria, costringendo il nostro cervello "a lavorare maggiormente sotto sforzo". All'Università di California, di Los Angeles, sia in laboratorio che nelle classi, gli studenti che prendono appunti in modo tradizionale risulterebbero più facilitati nell'apprendimento delle materie affrontate.

Quando si compie l'atto di scrivere viene automaticamente stimolato ed attivato un circuito neuronale particolare semplicemente perchè, nella parola scritta, risiede un profondo riconoscimento del gesto appena effettuato che avviene mediante la simulazione mentale all'interno della materia cerebrale. Non a caso, i bambini imparano a leggere più rapidamente non appena risultano in grado di scrivere a mano. Infine, è proprio quando si compie tale gesto che si migliora il concepimento delle idee e la memorizzazione delle informazioni da acquisire, per poi passare alla fase conclusiva di rielaborazione delle stesse.

7/01/2014 12:00:00 PM

Cultura, formazione e competenze digitali

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L’ Agenzia per l’Italia Digitale sta sviluppando il Programma Nazionale per la cultura, la formazione e le competenze digitali , di cui sono destinatari tutti i cittadini.
Sono state individuate quattro aree di intervento: sulla cittadinanza digitale  e l’e-inclusion; sulle competenze professionali degli specialisti ICT; sulle competenze digitali per tutti i lavoratori (e-leadership); sulle competenze digitali per la PA.
 
AICA ha partecipato attivamente ai lavori dei quattro gruppi.
 
E’ stata realizzata una versione preliminare delle Linee Guida-Indicazioni strategiche e operative  che è sottoposta a consultazione pubblica al seguente link  http://culturadigitale.partecipa.gov.it/ .
 
Con questa comunicazione si intendono sollecitare i vostri contributi; la consultazione pubblica si chiuderà il 10 Maggio pv.
 
Una presentazione delle Linee Guida è programmata anche nell’ambito di Didamatica il giorno 8 maggio, alla quale siete tutti invitati a partecipare, previa registrazione al link http://didamatica2014.unina.it (dove è possibile consultare anche il programma completo e altre informazioni utili alla partecipazione).
 
A seguito di queste consultazioni, la versione definitiva delle Linee Guida-Indicazioni strategiche e operative  verrà presentata al Forum PA il 28 Maggio (link diretto).

4/30/2014 05:11:00 PM

Mobilificio FIORIN - un nostro progetto realizzato nel 1990

Mobilificio FIORIN - un nostro progetto realizzato nel 1990
Centro artigianale e commerciale sito in Leca d'Albenga (Savona), reg. Carrà, via al Piemonte n° 1. Progettista, direttore dei lavori e calcolatore dei cementi armati: Alessandro Sicco

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